Note legali
Questo catalogo è fatto affinché il proprietario di un’automobile possa facilmente identificarla e verificare la parte di ricambio necessaria alla riparazione della sua vettura.
IL RICAMBIO PERFETTO .IT VENDE RICAMBI DI QUALITÀ EQUIVALENTE IN CONFORMITÀ ALLA DEFINIZIONE CONTENUTA NEL CONSIDERANDO N. 20 DELLE LINEE GUIDA AL REGOLAMENTO UE N. 461/2010, COME DIMOSTRATO DALLE CERTIFICAZIONI E DALLE CERTIFICAZIONI TÜV.
Attualmente le parti di ricambio per vetture francesi visibili dall’esterno non possono essere vendute in Francia e nei territori francesi di oltremare. Le marche ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI, AUDI, BMW, CITROEN, DACIA, CHRYSLER, DAIHATSU, NISSAN, CHEVROLET, FORD, FIAT, IVECO, FIAT, IVECO, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JEEP, JAGUAR, KIA, LANCIA, LADA, LAND ROVER, LEXUS, MITSUBISHI, MERCEDES, SMART, MERCEDES, MINI, MAZDA, OPEL, PIAGGIO, PEUGEOT, PORSCHE, ROVER, RENAULT, SAAB, SUBARU, SKODA, SEAT, SSANGYONG, SUZUKI, TALBOT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO utilizzate in questo catalogo sono di proprietà dei fabbricanti delle auto a cui si riferiscono. Il loro utilizzo in questo catalogo, così come i riferimenti originali inclusi, servono unicamente per aiutare ad identificare il modello d'auto sul quale deve essere montato il pezzo di ricambio. I nostri articoli, pur non essendo originali, sono perfettamente adattabili alle auto a cui si riferiscono.
I ricambi di qualità equivalente destinati ad essere montati su vetture francesi, come CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, DACIA, e visibili durante il normale utilizzo del veicolo, distribuiti da IL RICAMBIO PERFETTO .IT, non possono essere venduti e/o rivenduti, direttamente dal cliente, da suoi preposti e/o clienti, nonché da terzi, in Francia ed in tutti i paesi in cui risulta vigente la legge francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Ai sensi della sentenza della corte di giustizia UE del 26/09/2000, il semplice transito di tali prodotti, legalmente fabbricati in uno stato membro UE per essere commercializzati, parimenti in modo lecito, in un altro stato membro UE, in territorio francese e/o in altro in cui risulta vigente la legge Francese in materia di proprietà industriale ed intellettuale, non lede il diritto del titolare di un marchio, disegno o modello, poiché tale fatto non implica alcuna utilizzazione illecita del diritto protetto, in quanto il transito intracomunitario non rientra nell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale e commerciale sui marchi, disegni o modelli.
Un tempo, il ricambio originale (ossia, per semplificazione, quello prodotto direttamente dal costruttore del veicolo, ovvero dai fornitori di primo equipaggiamento, secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dalla casa auto per la produzione di componenti utilizzati per l'assemblaggio dei suoi veicoli) è sempre stato considerato di qualità superiore rispetto a quello proveniente dai produttori non originali.
Con l'applicazione del Regolamento CE di esenzione per categoria, n. 1400/2002 (anche conosciuto come Legge Monti), relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE (ora sostituito dall'art. 101, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, grazie alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. u, veniva introdotto il concetto di "pezzi di ricambio di qualità corrispondente", da intendersi come quei pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare, in qualunque momento, che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione.
Successivamente, a seguito della scadenza del Regolamento n. 1400/2002 prevista per il 31 maggio 2010, la Commissione Europea ha introdotto un nuovo quadro normativo per il settore automobilistico, focalizzato sui problemi dell'after-market.
Applicate sul mercato a partire dal 1 giugno 2010, queste nuove regole sono contenute nel Regolamento di esenzione (UE) n. 461/2010 e nelle relative Linee Guida (specifiche per il settore sulle restrizioni verticali degli accordi per la vendita, la riparazione dei veicoli e la distribuzione dei ricambi), nonché nel Regolamento di esenzione (UE) n. 330/2010 e nelle relative Linee Guida sugli accordi verticali.
Tali norme, le quali troveranno applicazione fino al 31 maggio 2023, riguardano la produzione e il commercio dei pezzi di ricambio, così come l'attività di riparazione e di manutenzione di automobili, veicoli commerciali leggeri ed autocarri.
Nel considerando n. 20 delle Linee Guida al regolamento n. 461/2010 è contenuta la nuova definizione di "ricambi di qualità equivalente", ovvero i pezzi di ricambio la cui qualità è sufficientemente elevata da non ledere la reputazione delle reti autorizzate dei costruttori di autoveicoli.
La responsabilità di provare che il pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione ricade sempre sulla casa automobilistica.
Pertanto, in conseguenza di tale nuova definizione contenuta nella Legge Monti, e a modifica della precedente, un ricambio di qualità equivalente non può, di per sé, essere identificato in funzione della qualità del pezzo montato in origine, anche se lo stesso ricambio di qualità equivalente può essere migliore di quello originale.